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Sez. 1, Sentenza n. 1579 del 14/03/1995 Cc. (dep. 28/04/1995) Rv. 201164 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Provvedimento ministeriale ex art. 41 bis ord. pen. - Controllo del giudice - È di legittimità e di merito - Possibilità per il giudice di integrare il contenuto del provvedimento, previa parziale dichiarazione di inefficacia - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201164-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Il controllo giurisdizionale sul provvedimento ministeriale contenente prescrizioni limitative ex art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) comprende sia la legittimità, sia il merito dell'operato dell'Amministrazione penitenziaria, ma non può consentire al Tribunale di sorveglianza investito di reclamo avverso di esso di sostituirne il contenuto, mediante un'opera di parziale dichiarazione di inefficacia, perché di tal modo si stravolge la complessiva procedura di garanzia prevista dalla legge, così come interpretata dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 53, 349 e 410 del 1993. (Fattispecie relativa a ricorso dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo spirato, nelle more del giudizio di cassazione, il termine di efficacia del provvedimento ministeriale oggetto di reclamo. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha ribadito il suo costante insegnamento circa l'esonero, in casi del genere, dall'onere del pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)