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Sez. 5, Sentenza n. 43113 del 21/09/2004 Cc. (dep. 04/11/2004) Rv. 230443 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Sospensione del trattamento nei confronti del detenuto - Impugnazione - Perdita di efficacia del provvedimento - Persistenza dell'interesse al gravame - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230443-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di sospensione delle regole del trattamento disposta dal Ministro della giustizia ai sensi dell'art. 41 bis ordinamento penitenziario, l'interesse ad impugnare il provvedimento persiste in capo al detenuto sottoposto al regime differenziato anche nel caso in cui il provvedimento ministeriale abbia perduto efficacia nelle more del procedimento. Ciò, in primo luogo, in quanto l'accoglimento del gravame, e la conseguente, anche parziale, revoca della misura inciderebbe sul contenuto dell'eventuale provvedimento, disposto "ex novo", o di proroga di quello cessato, che il Ministro intendesse adottare (imponendo il comma secondo sexies dell'art. 41 bis di tener conto in tal caso della decisione emessa dal Tribunale di sorveglianza); in secondo luogo, in quanto una dichiarazione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse si traduce in una violazione del diritto del detenuto ad un effettivo controllo giurisdizionale sulla legittimità della misura.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2002 num. 279 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)