Sez. 1, Sentenza n. 2476 del 03/10/1973 (Rv. 365898 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - MANCATA RIASSUNZIONE - DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE - GIUDICE COMPETENTE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI ESTINZIONE DINANZI AL GIUDICE COMPETENTE SECONDO I CRITERI ORDINARI - INAMMISSIBILITA - CONSEGUENTE DECLARATORIA DI ESTINZIONE - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITA DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE - CASSAZIONE CON RINVIO - MANCATA RIASSUNZIONE - DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE - GIUDICE COMPETENTE - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI ESTINZIONE DINANZI AL GIUDICE COMPETENTE SECONDO I CRITERI ORDINARI - INAMMISSIBILITA - CONSEGUENTE DECLARATORIA DI ESTINZIONE - CASSAZIONE SENZA RINVIO.*
A seguito di Cassazione con rinvio, giudice funzionalmente competente a conoscere della domanda tendente alla dichiarazione dell'avvenuta Estinzione del processo per mancata riassunzione e lo stesso giudice di rinvio; pertanto, quando, senza riproporre la domanda principale di merito, con la conseguente possibilita di accertare incidentalmente l'Estinzione del precedente processo, venga adito il giudice competente secondo i criteri ordinari al solo scopo di ottenere la dichiarazione di Estinzione del processo non riassunto in Sede di rinvio, la relativa domanda e improponibile e la sentenza che l'ha accolta deve essere cassata senza rinvio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)