Sez. 1, Sentenza n. 1752 del 27/02/1997 (Rv. 502679 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Deducibilità in via di azione e di eccezione, dinanzi al giudice della prosecuzione o della riassunzione, ovvero del nuovo processo - Ammissibilità - Limiti - In grado successivo a quello in cui si è verificata la fattispecie estintiva - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE
L'estinzione del giudizio - nella specie ai sensi dell'art. 50 secondo comma cod. proc. civ. - può esser dichiarata o dal giudice della riassunzione (o della prosecuzione); o dal giudice appositamente adito, ovvero, "incidenter tantum", da quello dinanzi al quale è proposta nuovamente la stessa domanda di merito, ma non può esser eccepita né dichiarata in gradi di giudizio successivi a quello in cui si è verificata la fattispecie estintiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)