diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 4123 del 23/06/1998 Cc. (dep. 05/10/1998) Rv. 211507 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - FORME - IN GENERE | Motivazione - Attraverso moduli integrati da riferimenti specifici - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211507-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - FORME - IN GENERE

Il convincimento del giudice può essere espresso, in qualsiasi provvedimento, anche con l'impiego di moduli a stampa, purché il procedimento motivazionale non si esaurisca in affermazioni generiche, astratte e tautologiche, valevoli per qualsiasi fattispecie, senza alcun riferimento concreto a quella in cognizione. L'obbligo di motivazione è adempiuto, infatti, anche con l'utilizzazione di siffatti moduli, qualora lo stampato, che riproduce la formulazione e gli schemi della norma da applicare e le astratte condizioni normative richieste per l'emanazione del provvedimento, sia integrato da specifici riferimenti alla questione devoluta, oppure sia completato con altri elementi, anche "per relationem", attraverso il richiamo di atti conosciuti o conoscibili dalle parti, riferimenti e richiamo idonei a dare concretezza alla statuizione, a personalizzarla ed a rendere esplicite le ragioni che la sostengono.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)