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Sez. 1, Sentenza n. 4665 del 21/10/1994 Cc. (dep. 13/01/1995) Rv. 200007 - 01

Atti e provvedimenti del giudice - Forme - In genere | Utilizzazione di moduli prestampati - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200007-01

Atti e provvedimenti del giudice - Forme - In genere

Nella stesura dei provvedimenti giudiziari è legittimo l'uso di moduli prestampati, purché gli stessi siano adeguatamente completati con argomentazioni specificanti le ragioni concrete della singola decisione adottata. (Fattispecie relativa all'emissione di ordinanza di custodia cautelare, annullata dalla S.C., nella quale ci si limitava ad affermare che gli indizi di colpevolezza erano rappresentati dallo essere stato l'indagato "riconosciuto come uno di coloro che partecipò al ferimento" e che le esigenze cautelari consistevano nel persistente possesso, da parte dell'indagato e del complice, di una arma da fuoco).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)