Sez. 3, Sentenza n. 11275 del 15/06/2004 (Rv. 573645 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO | Partecipazione al collegio giudicante, in sede di rinvio, di uno o più dei giudici che hanno pronunciato la sentenza cassata - Vizio di costituzione del giudice - Esclusione - Causa di astensione o ricusazione - Sussistenza - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO
La partecipazione al collegio giudicante di uno dei giudici che hanno pronunciato la sentenza cassata è riconducibile nella previsione non dell'art. 158 cod. proc. civ. (irregolare costituzione del giudice) ma dell'art. 51 n. 4) cod. proc. civ. in tema di obbligo di astensione, rendendo così applicabile il principio secondo cui l'inosservanza di tale obbligo non determina invalidità della sentenza ove le parti non abbiano tempestivamente avanzato istanza di ricusazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito con la quale il ricorso avverso il provvedimento disciplinare emesso nei confronti di un medico era stato deciso dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, in sede di rinvio, nella prevista composizione di otto membri, sette dei quali però avevano fatto parte del collegio che aveva emesso la precedente decisione, cassata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)