Sez. 3, Sentenza n. 5193 del 25/05/1998 (Rv. 515784 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO | Partecipazione al collegio giudicante in sede di rinvio di uno dei giudici che hanno pronunciato la sentenza cassata - Vizio di costituzione del giudice - Esclusione - Causa di astensione o ricusazione - Sussistenza.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO
La partecipazione al collegio giudicante di uno dei giudici che hanno pronunciato la sentenza cassata è riconducibile nella previsione non dell'art. 158 cod. proc. civ. (irregolare costituzione del giudice) ma dell'art. 51 n. 4) cod. proc. civ. in tema di obbligo di astensione, rendendo così applicabile il principio secondo cui l'inosservanza di tale obbligo non determina invalidità della sentenza ove le parti non abbiano tempestivamente avanzato istanza di ricusazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)