Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011 (Rv. 618047 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Danno biologico - Danni non derivanti da sinistri stradali - Applicabilità in via analogica dei criteri di liquidazione dettati dall'art. 139 cod. ass. - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)