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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022 (Rv. 664074 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE | Danno biologico - Danni non derivanti da sinistri stradali - Applicabilità in via analogica dei criteri di liquidazione dettati dall'art. 139 cod. ass. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664074-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE

I criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'art. 139 c.ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica nel caso di danni non derivanti da sinistri stradali. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato le tabelle ex art. 139 c.ass. per la liquidazione del pregiudizio, riconducibile a responsabilità ex art. 2051 c.c., conseguente all'urto tra il veicolo condotto dalla danneggiata e alcune lastre di travertino abbandonate sulla sede stradale).

Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)