Sez. 2, Sentenza n. 1260 del 22/05/1964 (Rv. 301808 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTI COLLETTIVI - EFFICACIA - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - ISCRIZIONE ALLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI - MANCANZA - ADESIONE O RICEZIONE IMPLICITA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - SUFFICIENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTI COLLETTIVI - EFFICACIA - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - ISCRIZIONE ALLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI - MANCANZA - ADESIONE O RICEZIONE IMPLICITA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - SUFFICIENZA.*
I contratti e gli accordi economici collettivi postcorporativi, data la loro natura negoziale e privatistica, sono applicabili di regola ai rapporti individuali di lavoro che intercedono tra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti e, quindi, da esse rappresentatì ma, essi sono altresi applicabili nel caso in cui l'uno o l'altro o entrambi i soggetti del rapporto individuale di lavoro non siano iscritti alle associazioni stipulanti, se vi sia stata, da parte dei medesimi, una adesione ai patti collettivi, ovvero un'implicita ricezione di essi nei contratti individuali, desumibile da una pratica costante, consolidatasi attraverso la uniforme e prolungata applicazione dei patti stessi. (V. 2074/62; 2062).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)