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Sez. L, Sentenza n. 6435 del 06/12/1984 (Rv. 438021 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - SOGGETTI - ASSOCIAZIONI STIPULANTI - DATORE DI LAVORO NON ISCRITTO - ACCETTAZIONE IMPLICITA DI UNA PARTE SOLTANTO DI UN CONTRATTO COLLETTIVO - ESTENSIONE AD ALTRI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CONTRATTO PROVINCIALE 5 APRILE 1974 PER LE IMPRESE ARTIGIANE DI PISTOIA - ACCETTAZIONE IMPLICITA DELLA PARTE ECONOMICA E NORMATIVA - ESTENSIONE ALL'INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438021-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CRITERI DI APPLICAZIONE - SOGGETTI - ASSOCIAZIONI STIPULANTI - DATORE DI LAVORO NON ISCRITTO - ACCETTAZIONE IMPLICITA DI UNA PARTE SOLTANTO DI UN CONTRATTO COLLETTIVO - ESTENSIONE AD ALTRI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CONTRATTO PROVINCIALE 5 APRILE 1974 PER LE IMPRESE ARTIGIANE DI PISTOIA - ACCETTAZIONE IMPLICITA DELLA PARTE ECONOMICA E NORMATIVA - ESTENSIONE ALL'INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel caso in cui il datore di lavoro, non iscritto all'associazione sindacale dei datori di lavoro che ha stipulato il contratto collettivo, abbia prestato adesione, mediante la pratica applicazione delle stesse, soltanto ad alcune clausole di tale contratto contestandone esplicitamente altre, è da escludere che il contratto possa spiegare efficacia vincolante nei suoi confronti anche per quanto riguarda le clausole da lui contestate, salvo che queste siano legate da un nesso di inscindibilità con le clausole fatte oggetto di accettazione implicita. Pertanto, il datore di lavoro non iscritto all'associazione di categoria stipulante, che abbia implicitamente accettato solo la parte economica e normativa del contratto provinciale 5 aprile 1974 per i dipendenti delle imprese artigiane della provincia di Pistoia, non è obbligato a rispettare tale contratto anche nella parte concernente la integrazione del trattamento economico in caso di malattia dei dipendenti, giacché la relativa clausola, attenendo ad una prestazione di natura assistenziale, non è in rapporto di inscindibilità con la disciplina contrattuale in tema di trattamento economico e normativo. (V 986/83, mass n 425751; (V 5576/80, mass n 409435; (V 1260/64, mass n 301808; (V 2074/62, mass n 253222).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 05/04/1974 num. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)