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Sez. 2, Sentenza n. 2218 del 14/06/1976 (Rv. 381016 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - AZIONE DI RESTITUZIONE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1976-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381016-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - AZIONE DI RESTITUZIONE - DIFFERENZE.*

L'Azione di revindica e quella di restituzione, pur tendendo entrambe al risultato pratico di far recuperare il possesso della cosa, hanno natura e presupposti diversi, in quanto con la prima - di carattere reale - l'attore assume di essere proprietario della cosa e di non averne piu il possesso, sicche agisce contro chiunque di fatto la possieda o la detenga, sia al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprieta e sia al fine di conseguire il possesso della cosa; mentre la seconda Azione - di natura personale - ha il suo fondamento nel venir meno del titolo in base al quale la cosa sia stata trasferita, e con essa l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprieta, ma tende a conseguire la riconsegna della cosa stessa. (Conf 700/74, mass n 368534).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)