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Sez. 1, Sentenza n. 700 del 14/03/1974 (Rv. 368534 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - AZIONE DI RESTITUZIONE - NATURA - PRESUPPOSTI - PROVA - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1974-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368534-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - IN GENERE - AZIONE DI RESTITUZIONE - NATURA - PRESUPPOSTI - PROVA - DIFFERENZE.*

L'Azione di revindica e quella di restituzione, pur tendendo entrambe al risultato pratico di far recuperare il possesso della cosa, hanno natura e presupposti diversi, in quanto con la prima - di carattere reale - l'attore assume di essere proprietario della cosa e di non averne piu il possesso, sicche agisce contro chiunque di fatto la possieda o la detenga, sia al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprieta e sia al fine di conseguire il possesso della cosa; mentre la seconda Azione - di natura personale - ha il suo fondamento nel venir meno del titolo in base al quale la cosa sia stata trasferita, e con essa l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di proprieta, del quale non deve fornire la prova, ma tende ad ottenere la riconsegna della cosa stessa, di talche si puo limitare alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa. (Conf 2191'70, mass n 348340).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)