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Sez. 2, Sentenza n. 10523 del 03/07/2003 (Rv. 564772 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - "ACTIO QUANTI MINORIS" | Vendita di immobile adibito ad abitazione - Inidoneità dell'uso - Limitazione del regolamento condominiale - Divieto del mutamento di destinazione d'uso dell'immobile da cantina ad abitazione - Vendita di aliud pro alio - Configurabilità - Esclusione - Vendita di cosa gravata da oneri - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564772-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - "ACTIO QUANTI MINORIS"

Tenuto conto che si realizza l'ipotesi della vendita di aliud pro alio soltanto quando la cosa consegnata sia completamente diversa da quella contrattata perché appartiene a un genere del tutto diverso o sia priva delle capacità funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente, concreta la diversa fattispecie della vendita di cosa gravata da oneri prevista dall'art. 1489 cod. civ. quella in cui il bene alienato si riveli inidoneo all'uso di abitazione per il quale era stato acquistato in presenza di una clausola del regolamento di condominio contrattuale, accettata dall'acquirente all'atto dell'acquisto, che vieta il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile da cantina ad abitazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1489, Cod. Civ. art. 1476

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)