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Sez. 2, Sentenza n. 24055 del 25/09/2008 (Rv. 605100 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE | Evizione - Privazione totale o parziale del bene - Caratteristiche - Diminuzione qualitativa o quantitativa della facoltà di godimento o d'uso - Evizione parziale - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605100-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - IN GENERE

L'evizione totale o parziale si verifica solo quando l'acquirente sia privato in tutto o in parte del bene alienato ovvero il diritto trasferito perda le sue caratteristiche qualitative o quantitative, mentre se la privazione riguardi esclusivamente limitazioni inerenti il godimento del bene o imposizioni di oneri che lascino integra l'acquisizione patrimoniale trova applicazione l'art. 1489 cod. civ. riguardante i vizi della cosa venduta. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che la mancanza della facoltà d'uso della corte condominiale comune, come area destinata a posto macchina scoperto per i condomini, prevista espressamente nel trasferimento immobiliare, non potesse integrare l'azione di garanzia per evizione parziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1483, Cod. Civ. art. 1484, Cod. Civ. art. 1489

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)