Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 28/01/2003 Cc. (dep. 17/03/2003) Rv. 224244 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Distribuzione di materiale pornografico minorile mediante il mezzo telematico - Accertamento del tipo di connessione usata - Necessità - Connessione aperta - Reato di cui all'art.600 ter, comma 3, cod. pen. - Configurabilità - Connessione chiusa - Ipotesi più lieve del reato di cui all'art.600 ter, comma 4, cod. pen.. - Configurabilità.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art.600 ter, comma 3, cod. pen. (distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione del materiale pornografico minorile con qualsiasi mezzo, anche in via telematica) non è sufficiente la cessione di detto materiale a singoli soggetti ma occorre che esso sia propagato ad un numero indeterminato di persone. Ne consegue che non è sufficiente ad integrare il reato di cui all'art.600 ter, comma 3, cod. pen. il mero utilizzo della rete internet - essendo comunque necessario che l'offerta sia diretta ad un numero indeterminato di persone in quanto ove l'offerta sia destinata a persone determinate, sussiste la più lieve ipotesi di cui all'art.600-ter, comma 4, cod. pen., indipendentemente dall'uso o meno del mezzo telematico -, ma occorre accertare quale tipo di connessione telematica sia utilizzata al momento della commissione del reato, in quanto, ove si accerti trattarsi di connessione aperta, sussiste il reato più grave di cui all'art.600 ter, comma 3, cod. pen., mentre, nell'ipotesi di connessione riservata, sussiste il reato più lieve di cui all'art.600 ter, comma 4, cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 com. 3, Cod. Pen. art. 600 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)