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Sez. 3, Sentenza n. 2421 del 13/06/2000 Cc. (dep. 24/08/2000) Rv. 217214 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Contro la libertà sessuale - Pornografia minorile - Diffusione di foto oscene di minori - A mezzo Internet - Reato previsto dall'art. 600 ter, comma 3, c.p. - Integrazione.
Stato
decisa il 2000-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217214-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE

Rientrano nella fattispecie di cui all'art. 600 ter c.p.: a)il commercio di materiale pornografico inerente i minori che richiede la predisposizione di un attività di impresa, con adeguati strumenti di distribuzione, nella prospettiva di una offerta del prodotto destinata a durare nel tempo; b) la distribuzione, che si configura come forma particolare di commercializzazione, la quale deve ritenersi integrata dalla diffusione fisica del materiale mediante l'invio ad un novero, definito o meno, di destinatari; c) la divulgazione e pubblicazione, le quali richiedono sia che la condotta sia destinata a raggiungere una serie indeterminata di persone, con cui l'agente ha stabilito un rapporto di comunicazione, sia un mezzo di diffusione accessibile ad una pluralità di soggetti. La cessione occasionale, singolarmente effettuata (ex comma 4), del materiale è fattispecie per sua natura sussidiaria rispetto a quelle previste nei commi precedenti dello stesso art 600 ter c.p., che non può trovare applicazione quando sussistano gli elementi per la operatività degli stessi. (Conseguentemente la Corte ha ritenuto che integrasse il reato di cui all'art. 600, comma 3, c.p. l'avere veicolato fotografie oscene di minori attraverso la rete Internet).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 600 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)