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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 56 del 1970

Decisione
decisa il 1970-04-09, depositata il 1970-04-15
ECLI
ECLI:IT:COST:1970:56
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 4958

  • Libertà di riunione
  • Trattenimenti di qualsiasi genere da tenere in luogo aperto al pubblico
  • R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 68, e cod. pen., art. 666
  • Necessità della licenza del questore
  • Violazione dell'art. 17 della costituzione nella parte in cui i trattenimenti non sono indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale
  • Illegittimità costituzionale parziale.
Leggi la massima
Le disposizioni contenute negli artt. 68 del testo unico di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del Cod. penale, - i quali dispongono che per trattenimenti di qualsiasi genere da tenere in luogo aperto al pubblico occorre la licenza del questore - violano l'art. 17 della Costituzione nella parte in cui si riferiscono a trattenimenti non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriale. Infatti, mentre per questi ultimi può configurarsi un limite alla libertà di iniziativa economica giustificabile ai sensi dell'art. 41 Cost., gli altri trattenimenti, in quanto implicano esercizio della libertà di riunione, possono essere indetti senza necessità della licenza del questore.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 4959

  • Libertà di riunione
  • Costituzione, art. 17
  • Interpretazione
  • Riunioni indette in pubblico locale dall'esercente una attività imprenditoriale
  • Limiti e controlli giustificabili ex art. 41 della costituzione.
Leggi la massima
Dispone l'art. 17 della Costituzione che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi e che per le (loro) riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Il diritto di riunione è quindi tutelato nei confronti della generalità dei cittadini, che, riunendosi, possono dedicarsi a quelle attività lecite, anche se per scopo di comune divertimento o passatempo (sent. n. 142 del 1967) e quindi a quei trattenimenti cui si riferiscono i due articoli in rapporto ai quali è stata sollevata la questione di costituzionalità. Se, dunque, la riunione è indetta anche in luogo aperto al pubblico da persone che intendono riunirsi per attuare gli scopi anzidetti, fra i quali i trattenimenti di cui parlano le disposizioni ex artt. 68 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 Cod. penale, nessuna autorizzazione e nessun preavviso occorre. Diversamente è a dirsi se la riunione, avente per oggetto un trattenimento di danza, di giuoco, di sport, ecc., è invece indetta in un pubblico locale da parte del titolare nell'esercizio della sua attività imprenditoriale. In tal caso non è il diritto di riunione quello che egli intende esercitare, bensì il diritto di libera iniziativa economica che gli consente di organizzare la propria azienda e di svolgervi le attività lecite inerenti alla sua impresa. Si è, cioè, non più nella sfera dei diritti dell'art. 17 della Costituzione, ma di quelli tutelati dall'art. 41, che, peraltro, ammettono limiti e controlli nel pubblico interesse.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 68, prima parte, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e dell'art. 666, commi primo e secondo, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1968 dal pretore di Racconigi nel procedimento penale a carico di Carena Antonio, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52 del 26 febbraio 1969. Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1970 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
Nel corso del procedimento penale a carico di Carena Antonio, imputato della contravvenzione di cui agli artt. 68, prima parte, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666, commi primo e secondo, del codice penale, per avere in occasione della festa del patrono e nel proprio esercizio pubblico, organizzato e tenuto una gara di giuoco delle bocce, senza la licenza del Questore che glie l'aveva negata: il pretore di Racconigi ha sollevato, in rapporto ad entrambi i citati articoli, questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'articolo 17, comma secondo, della Costituzione. Se, per le riunioni anche in luogo pubblico, ha osservato il pretore, la norma costituzionale dispone che non sia richiesto preavviso, nessuna autorizzazione deve occorrere per tenere in un pubblico esercizio che è luogo aperto al pubblico una gara di bocce; sì che l'art. 68, prima parte, del testo unico delle leggi di p.s. e l'art. 666 del codice penale - sopra citati - che richiedono, per trattenimenti del genere da tenersi in tali luoghi, la licenza del Questore, appaiono non conformi alla norma costituzionale. :
punto 1
Il pretore di Racconigi ritiene che gli artt. 68 del testo unico delle leggi di p.s. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e 666 del codice penale - i quali dispongono che per trattenimenti di qualsiasi genere da tenere in luogo aperto al pubblico occorre la licenza del Questore - siano contrari alla norma dell'art. 17 della Costituzione, la quale dispone che solo per le riunioni in luogo pubblico e non anche per quelle in luoghi aperti al pubblico, deve essere dato preavviso alla autorità. E se non occorre preavviso, argomenta il pretore, non può a maggior ragione occorrere licenza.
punto 2
La questione è fondata, ma solo parzialmente. Dispone l'art. 17 della Costituzione che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi e che per le (loro) riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Il diritto di riunione è quindi tutelato nei confronti della generalità dei cittadini, che, riunendosi, possono dedicarsi a quelle attività lecite, anche se per scopo di comune divertimento o passatempo (sentenza n. 142 del 1967) e quindi a quei trattenimenti cui si riferiscono i due articoli in rapporto ai quali è stata sollevata la questione di costituzionalità. Se, dunque, la riunione è indetta anche in luogo aperto al pubblico da persone che intendono riunirsi per attuare gli scopi anzidetti, fra i quali i trattenimenti di cui parlano le citate disposizioni, nessuna autorizzazione e nessun preavviso occorre. Gli articoli denunziati, in quanto, per tale fattispecie, richiedono in ogni caso e da parte di tutti una licenza, sono da ritenersi perciò contrari alla norma costituzionale.
punto 3
Diversamente è a dirsi se la riunione, avente per oggetto un trattenimento di danza, di giuoco, di sport, ecc., è invece indetta in un pubblico locale da parte del titolare nell'esercizio della sua attività imprenditoriale. In tal caso non è il diritto di riunione quello che egli intende esercitare, bensì il diritto di libera iniziativa economica che gli consente di organizzare la propria azienda e di svolgervi le attività lecite inerenti alla sua impresa. Si è, cioè, non più nella sfera dei diritti dell'art. 17 della Costituzione, ma di quelli tutelati dall'art. 41, che, peraltro, ammettono limiti e controlli nel pubblico interesse. Ad ogni modo, poiché tale ultima norma non è stata invocata, la Corte deve astenersi dall'esame della questione relativa.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 del codice penale, nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze