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Sez. 1, Sentenza n. 7213 del 12/07/1990 (Rv. 468211 - 01)

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1990-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468211-01

MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO - CONTENUTO.*

L'Obbligo di rendiconto imposto al mandatario dall'art. 1713 cod. civ. comporta che questi dia ragione del modo in cui ha svolto la sua attività, mediante la prova dell'entità e della causale degli esborsi e degli incassi e di tutti gli elementi di fatto dai quali sia possibile accertare le modalità di svolgimento dell'incarico, anche in relazione ai fini da perseguire ed ai risultati raggiunti, nonché valutare se la sua condotta sia stata adeguata al criterio di buona amministrazione dettata dall'art. 1710 cod. civ.. (Conf 4480/85, mass n 441845; (Conf 2634/82, mass n 420491).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1713

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)