Sez. 3, Sentenza n. 2634 del 27/04/1982 (Rv. 420491 - 01)
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO - CONTENUTO - NATURA - NEGOZIO DI ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE.*
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDATARIO - OBBLIGO DI RENDICONTO - CONTENUTO - NATURA - NEGOZIO DI ACCERTAMENTO - ESCLUSIONE.*
L'obbligazione del mandatario, prevista dall'art. 1713 cod. civ., di rendere il conto del suo operato, si concreta e si specifica nel momento e nel luogo in cui il mandato è stato eseguito e comporta che il mandatario stesso giustifichi in che modo abbia svolto la sua opera, mediante la prova di tutti gli elementi di fatto che consentano di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito e di stabilire se il suo operato sia stato adeguato ai criteri di buona amministrazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 1710 cod. civ.. conseguentemente con il rendimento del conto si è al di fuori del negozio di mero accertamento - e della sua funzione di rendere certe delle situazioni (anche effettuali) obiettivamente incerte - vertendosi in tema di negozio con funzione ricognitiva della situazione preesistente - cioè dell'esecuzione del mandato - e costitutiva di un'attuale obbligazione diretta a definire un regolamento d'interessi collegato con il preesistente rapporto di mandato. (V 600/76, mass n 379243; (V 2230/73, mass n 365484; (V 691/70, mass n 345911; (V 595/63, mass n 260789).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1713
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)