Sez. 1, Sentenza n. 5047 del 18/11/1977 (Rv. 388654 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - MANCATO DECORSO DEL TERMINE QUINQUENNALE O DEL MAGGIOR TERMINE IN CASO DI OPPOSIZIONE DEL CONIUGE CONVENUTO - CONSEGUENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - MANCATO DECORSO DEL TERMINE QUINQUENNALE O DEL MAGGIOR TERMINE IN CASO DI OPPOSIZIONE DEL CONIUGE CONVENUTO - CONSEGUENZA.*
Il mancato decorso, alla data di introduzione della domanda di divorzio, del termine minimo quinquennale di separazione fra i coniugi, ovvero del maggior termine di sei o sette anni, per il caso in cui vi sia opposizione del coniuge convenuto, determina, rispettivamente, l'improponibilita della domanda medesima, per difetto di un necessario presupposto processuale, ovvero l'improseguibilita del giudizio ed il conseguente divieto di ulteriori Atti processuali. (V 364/77, mass n 383905; (V 1116/76, mass n 379789).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)