Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28374 del 11/12/2020 (Rv. 659992 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - PROCESSO PENALE | Termine semestrale di decadenza - Decorrenza - Dalla decisione definitiva idonea a porre formalmente termine al processo - Processo penale - Dalla lettura pubblica del dispositivo della sentenza di cassazione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - PROCESSO PENALE
In tema di ragionevole durata del processo, l'art. 4 della l. n. 89 del 2001, nello stabilire che la domanda di equa riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi del "momento in cui la decisione è divenuta definitiva", fa specifico riferimento alla decisione che conclude il procedimento e, cioè, a quella finale che, come tale, è in linea di principio immutabile non appena viene ad esistenza, non essendo ulteriormente impugnabile, salvo che in alcune ipotesi tassativamente previste. Ne consegue che, con riguardo alla domanda di equa riparazione per la eccessiva durata di un procedimento penale, il predetto termine decorre dalla data della lettura pubblica del dispositivo della pronuncia della Cassazione e non già da quella del deposito della relativa motivazione, divenendo la decisione di merito irrevocabile da quella data, come stabilisce l'art. 648-bis c.p.p.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 5, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 35, Costituzione art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)