Sez. 1, Sentenza n. 2164 del 18/06/1956 (Rv. 881182 - 01)
SOCIETÀ - CONFERIMENTO - SERVIZI - SOCIETÀ DI DUE SOCI, DI CUI UNO CONFERISCA L'IMPRESA E L'ALTRO L'IMPEGNO DI GESTIRLA, NON PER MANDATO DELL'ALTRO - SOCIETÀ E NON ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE. SOCIETÀ CONFERIMENTO - DI BENE IN GODIMENTO, CON FACOLTÀ PER GLI ALTRI SOCI DI ACQUISTO DELLA QUOTA - DEBITO VERSO IL SOCIO O VERSO LA SOCIETÀ. SOCIETÀ - MORTE DEL SOCIO - SOCIETÀ DI DUE PERSONE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 2284 CODICE CIVILE, CHE DÀ AGLI EREDI IL SOLO DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA.
SOCIETÀ - CONFERIMENTO - SERVIZI - SOCIETÀ DI DUE SOCI, DI CUI UNO CONFERISCA L'IMPRESA E L'ALTRO L'IMPEGNO DI GESTIRLA, NON PER MANDATO DELL'ALTRO - SOCIETÀ E NON ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE. SOCIETÀ CONFERIMENTO - DI BENE IN GODIMENTO, CON FACOLTÀ PER GLI ALTRI SOCI DI ACQUISTO DELLA QUOTA - DEBITO VERSO IL SOCIO O VERSO LA SOCIETÀ. SOCIETÀ - MORTE DEL SOCIO - SOCIETÀ DI DUE PERSONE - APPLICABILITÀ DELL'ART. 2284 CODICE CIVILE, CHE DÀ AGLI EREDI IL SOLO DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA.
A) i servizi, e cioè le attività personali, costituiscono possibile oggetto di conferimento in società, onde l'avere una parte conferito un bene e l'altra parte una prestazione di opera non costituisce motivo idoneo ad escludere l'esistenza di un rapporto sociale per configurare senz'altro un'associazione in partecipazione, in quanto al fine di stabilire se ricorra l'uno o l'altro istituto deve invece controllarsi se sussista l'estremo della partecipazione all'attività sociale in posizione paritetica, ovvero se la partecipazione si esaurisca nel diritto agli utili e nella soggezione alle perdite, con esclusione del concorso nella gestione. (nella specie trattavasi di un rapporto tra due persone di cui una aveva conferito l'impresa e l'altra la promessa di lavorare, e cioè l'impegno di gestire e amministrare l'impresa stessa, con partecipazione effettiva all'attività sociale e non per mandato dell'altra parte, che pertanto non rimaneva il solo titolare della impresa. B) i soci hanno la facoltà di convenire che uno di essi apporti un bene in godimento, salvo in un secondo momento la facoltà dell'altro o degli altri soci di acquistare la quota parte del bene stesso, col pagamento della metà del suo valore, rendendo da tale momento comune il conferimento, non più in godimento ma in proprietà. In tal caso il debito del socio viene contratto verso l'altro socio che ha conferito il bene, e non verso la società, diversamente dall'ipotesi in cui l'impegno di pagamento comprenda l'intero valore del bene, o eventualmente anche una parte e sia destinato ad aumentare il capitale sociale. C) l'art. 2284 codice civile, per il quale, nelle società di persone, la morte di un socio dà agli eredi il solo diritto alla liquidazione della quota secondo le modalità dell'articolo 2289, trova applicazione in tutti i casi di morte di un socio, e cioè anche quando la società sia di soli due soci; pur in tali ipotesi lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto si verifica alla data della morte, e gli eredi non sono ammessi a chiedere lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione, rientrando la facolta di scioglimento nell'esclusivo potere del socio superstite e non degli eredi, i quali possono soltanto aderire alla eventuale proposta di continuazione della società, finché non sia scaduto il termine di cui all'art. 2272, n.4 che corre parallelo a quello di cui all'art. 2289 n.4 per la liquidazione della singola quota.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)