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Sez. 3, Sentenza n. 7527 del 08/07/1991 (Rv. 472996 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione | Comunicazione al coltivatore diretto o al confinante della proposta di alienazione del fondo a terzi - Modalità - Effettuazione, dal proprietario alienante, con qualsiasi forma ed anche verbalmente - Validità - Condizioni - Prova certa orale o documentale della conoscenza della proposta da parte del coltivatore.
Stato
decisa il 1991-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472996-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Prelazione

In applicazione del principio generale della libertà delle forme per la comunicazione degli atti giuridici e delle manifestazioni delle volontà negoziali, ove una determinata forma non sia prevista dalla legge a pena di nullità o ad substantiam, la comunicazione ai fini della prelazione di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965 m. 590 ed all'art. 8 della legge 14 agosto 1971 n. 817, al coltivatore o al confinante, della proposta di alienazione del fondo a terzi, non essendo stata prevista da tale normativa a pena di nullità, può essere validamente effettuata dal proprietario alienante (con le indicazioni richieste) in qualsiasi modo equipollente ed anche verbalmente, non ostandovi il disposto dell'art. 1351 cod. civ., atteso che tale comunicazione non ha valore di proposta contrattuale, sempre ché di siffatta conoscenza della proposta da parte del coltivatore vi sia prova certa, orale o documentale.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)