Sez. 3, Sentenza n. 4858 del 14/04/2000 (Rv. 535718 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Comunicazione della volontà del proprietario di alienare il fondo - Forma - Rinuncia al diritto di prelazione - Validità - Condizioni.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Il diritto di prelazione previsto dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 diventa attuale e concreto solo nel momento in cui il proprietario concedente comunica ai soggetti indicati nell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, in qualunque modo e, perciò anche solo verbalmente, la sua volontà di alienare il fondo a titolo oneroso, con indicazione del futuro acquirente, del prezzo pattuito, delle modalità di pagamento di questo, non avendo carattere cogente ed inderogabile il procedimento notificatorio previsto dall'art. 8 citato. Consegue che un'eventuale rinuncia, anche se per iscritto, alla prelazione da parte del coltivatore preferito in tanto è valida e produttiva di effetti in quanto sia data - con qualsiasi mezzo - la prova che la stessa è successiva alla conoscenza, da parte del rinunziante, di tutti i dati sopra indicati, non essendo ammissibile una rinunzia ad un diritto non ancora sorto.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)