Sez. 3, Sentenza n. 6335 del 23/05/1983 Ud. (dep. 08/07/1983) Rv. 159833 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI - OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE - ESTENSIONE AGLI INSEDIAMENTI CIVILI - ESCLUSIONE - RAGIONI - RIFERIBILITÀ AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - CONTRAVVENZIONI RELATIVE - REATI PROPRI.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICHI - OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE - ESTENSIONE AGLI INSEDIAMENTI CIVILI - ESCLUSIONE - RAGIONI - RIFERIBILITÀ AGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - CONTRAVVENZIONI RELATIVE - REATI PROPRI.*
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, la legge 10 maggio 1976, n. 319 ha introdotto l'Obbligo dell'autorizzazione solo per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, mentre per gli insediamenti civili ha esplicitamente riservata la disciplina degli scarichi alle singole regioni, tenute a provvedervi con i rispettivi piani di risanamento delle acque con obiettivi da conseguire nel termine massimo di dieci anni. Tale diversa ed autonoma disciplina tra i due tipi di scarichi comporta, pertanto, che (fatta sola eccezione per la norma di cui all'art. 26 della legge relativa esclusivamente ai profili della protezione sanitaria) le singole ipotesi contravvenzionali previste dagli artt. 21, 22, 23 etc. Della legge (mancata presentazione della domanda di autorizzazione; effettuazione dello scarico con autorizzazione revocata; mancato rispetto delle prescrizioni stabilite con il provvedimento autorizzativo, etc.) debbono essere qualificate come reati "propri" dei titolari di insediamenti produttivi e non possono pertanto trovare applicazione nei confronti dei titolari di scarichi civili. (V mass n 152622; (V mass n 156963).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)