Sez. 3, Sentenza n. 1957 del 06/05/1997 Cc. (dep. 06/06/1997) Rv. 208387 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di reiterazione di reati - Delitti della stessa specie - Nozione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di esigenze cautelari, la norma di cui all'art.274 lett.c) cod.proc.pen. si riferisce alla probabile reiterazione di reati "della stessa specie", che offendono cioè lo stesso bene giuridico, non già soltanto alla commissione dello specifico reato per il quale si procede. (Nella specie, relativa a rigetto di motivo di ricorso con il quale l'imputato deduceva che l'intervenuta liquidazione della S.R.L. renderebbe verosimilmente improbabile la possibilità di una ulteriore commissione di illeciti della stessa specie, la S.C. ha osservato che reati della stessa specie di quelli ipotizzati nel presente procedimento - artt. 416 cod. pen. e 4 lett.d) legge n.516 del 1982 - possono essere commessi anche senza farsi ricorso ad una struttura societaria, ovvero mediante la revoca dello stato di liquidazione già deliberato, nonché attraverso la costituzione di nuovi organismi societari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)