Sez. 2, Sentenza n. 1993 del 10/04/2000 Cc. (dep. 20/04/2000) Rv. 215901 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Personalità dell'imputato o indagato - Pericolo di reiterazione dei reati - Delitti della stessa specie - Nozione - Indicazione - Fattispecie in tema di estorsione ed intermediazione illecita nel sequestro di persona a scopo di estorsione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di esigenze cautelari, il concetto di "delitti della stessa specie", rilevante ai fini della configurabilità del pericolo di reiterazione dei reati di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., deve essere inteso - avendo il legislatore valorizzato con tale espressione l'elemento oggettivo - come riferito ai delitti che presentino lo specifico carattere comune costituito dal bene primario posto a fondamento della fattispecie tipica ascritta all'indagato o imputato. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso che possano qualificarsi "delitti della stessa specie" l'estorsione e l'intermediazione illecita nel sequestro di persona a scopo di estorsione, in quanto posti a presidio il primo del patrimonio ed il secondo dell'amministrazione della giustizia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 1 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)