Sez. 3, Sentenza n. 46160 del 17/03/2015 Cc. (dep. 23/11/2015) Rv. 265438 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Art. 15 comma primo - Bis D.Lgs. n. 286 del 1998 - Comunicazione al questore e alla autorità consolare della emissione di provvedimento di custodia cautelare o di sentenza di condanna a pena detentiva - Presupposti - Accertamento della pericolosità dello straniero - Necessità - Esclusione - Obbligatorietà anche in caso di patteggiamento - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
In tema di disciplina concernente l'immigrazione, la comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare della avvenuta emissione di provvedimento di custodia cautelare o di definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di soggetto extracomunitario, prevista dall'art. 15 comma 1-bis, D.Lgs. 286 del 1998 (come successivamente modificato dalla legge 189 del 2002), costituisce adempimento sottratto alla valutazione della pericolosità del soggetto ed obbligatorio per il giudice anche in caso di patteggiamento, in quanto ispirato al principio di collaborazione fra Stati.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 15 com. 1 n. 2 CORTE COST., Legge 30/07/2002 num. 189 art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)