Sez. 4, Sentenza n. 42317 del 08/06/2004 Cc. (dep. 29/10/2004) Rv. 231006 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE | Espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ex art. 86, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990 - Natura - Misura di sicurezza personale - Applicabilità con la sentenza di patteggiamento "allargato" - Condizioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE
In tema di misure di sicurezza, l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti (art, 73 d.P.R. n. 309 del 1990) dall'art. 86, comma primo, d.P.R. n. 309 del 1990, che costituisce una misura di sicurezza personale, ex art. 215, comma secondo, n. 4 cod. pen., può essere applicata con la sentenza di patteggiamento "allargato", ai sensi degli articoli 444, comma primo, cod. proc. pen. (novellato ex art. 1 legge n. 134 del 2003) e 445, comma primo, cod. proc. pen., quando la pena irrogata superi i due anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria; in tal caso, il giudice di merito deve effettuare, in virtù della statuizione contenuta nella sentenza n. 58 del 1995 della Corte costituzionale, l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 86 CORTE COST., Legge 12/06/2003 num. 134 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)