Sez. 3, Sentenza n. 12022 del 21/11/1995 (Rv. 494724 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimenti impugnabili - Esecuzione forzata - Obblighi di fare e di non fare - Procedimento esecutivo - Provvedimento del Pretore che rigetta l'eccezione di incompetenza formulata dall'esecutato - Natura - Sentenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Qualora la parte convenuta in una procedura per l'esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare intenda sostenere l'incompetenza per materia del Pretore (in quanto l'attuazione coattiva del provvedimento debba avvenire sotto la direzione di un giudice diverso), non può proporre l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. - non contenendo detta eccezione la contestazione dell'altrui diritto ad attuare coattivamente il provvedimento giurisdizionale -, ma dispone di un'eccezione d'incompetenza sollevabile davanti al pretore, il cui provvedimento sulla questione ha natura di sentenza, avverso la quale è esperibile soltanto il regolamento necessario di competenza, trattandosi di provvedimento avente quale unico contenuto la pronunzia sulla competenza. Se la decisione sul "regolamento" è favorevole alla parte che ha sollevato la questione di competenza, il procedimento esecutivo innanzi al Pretore non può continuare e resta caducato il provvedimento esecutivo eventualmente da esso adottato, così esaurendosi l'interesse della parte a reagire contro l'attuazione coattiva del provvedimento giurisdizionale intrapresa nei suoi confronti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)