Sez. 1, Sentenza n. 3123 del 20/05/1982 (Rv. 421056 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - DECLARATORIA DI INESEGUIBILITÀ DI UN PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE UN MINORE - OMESSA DECLARATORIA SULLA QUESTIONE DI COMPETENZA PER TERRITORIO SOLLEVATA DALL'ESECUTATO - ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - INTERVENTO DEL PRETORE QUALE GIUDICE TUTELARE - IRRILEVANZA.*
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - ORDINANZE DETERMINATIVE DEL PRETORE - DECLARATORIA DI INESEGUIBILITÀ DI UN PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE UN MINORE - OMESSA DECLARATORIA SULLA QUESTIONE DI COMPETENZA PER TERRITORIO SOLLEVATA DALL'ESECUTATO - ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - INTERVENTO DEL PRETORE QUALE GIUDICE TUTELARE - IRRILEVANZA.*
Presupposto necessario per la proposizione dell'istanza di regolamento di Competenza è una pronuncia avente natura e requisiti di sentenza su una questione di Competenza, il che si verifica anche quando il provvedimento, pur rivestendo la Forma dell'ordinanza, abbia contenuto decisorio rispetto a tale questione, ma non quando l'ordinanza con cui il pretore, adito ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ. per l'esecuzione di un provvedimento riguardante un minore, si limiti a rilevare d'ufficio l'ineseguibilità, nelle forme dell'esecuzione forzata, di siffatto provvedimento, senza pronunziarsi sull'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dallo esecutato. Nè rileva che, nella motivazione dell'ordinanza, si richiami la necessità dell'intervento dello stesso magistrato quale giudice tutelare, data l'inammissibilità del regolamento di Competenza per l'inosservanza della sfera di ripartizione dei compiti e delle attribuzioni fra le Sezioni o fra i magistrati di uno stesso ufficio giudiziario. (V 3347/80, mass n 407147; (V 6153/79, mass n 402863; (V 4395/79, mass n 400930; (V 2483/79, mass n 398799).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)