diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 3597 del 12/10/1995 Cc. (dep. 30/10/1995) Rv. 202666 - 01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Procedimento - Udienza | Termine a comparire - Mancato rispetto - Periodo feriale - Sospensione - Nullità generale - Deducibilità dopo l'accertamento della costituzione delle parti - Sanatoria.
Stato
decisa il 1995-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202666-01

Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Estradizione per l'estero - Procedimento - Udienza

In materia di estradizione per l'estero, nel procedimento davanti alla Corte di Appello, (art. 704 cod. proc. pen.), il mancato rispetto del termine a comparire configura una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., che deve ritenersi sanata quando non venga dedotta subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti, come previsto dall'art. 181, comma 3 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 181, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 181, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 704, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 706, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 706

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)