Sez. 6, Sentenza n. 4922 del 21/12/2006 Cc. (dep. 07/02/2007) Rv. 235553 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - UDIENZA | Periodo feriale - Sospensione dei termini processuali - Applicabilità - Sussistenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - UDIENZA
In tema di estradizione per l'estero, al procedimento davanti alla Corte di Appello per la valutazione dell'esistenza dei presupposti per l'estradizione, che ha natura giurisdizionale, deve essere applicata la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)