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Sez. 6, Sentenza n. 4922 del 21/12/2006 Cc. (dep. 07/02/2007) Rv. 235553 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - UDIENZA | Periodo feriale - Sospensione dei termini processuali - Applicabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235553-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - UDIENZA

In tema di estradizione per l'estero, al procedimento davanti alla Corte di Appello per la valutazione dell'esistenza dei presupposti per l'estradizione, che ha natura giurisdizionale, deve essere applicata la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 240 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)