Sez. 5, Sentenza n. 3192 del 18/01/1979 Ud. (dep. 30/03/1979) Rv. 141638 - 01
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - IN GENERE - NULLITA INSANABILI IN GENERE - NULLITA DI ORDINE GENERALE - NUOVA DISCIPLINA - REGIME TRANSITORIO - RETROATTIVITA DELLE NUOVE NORME - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
NULLITA NEL PROCESSO PENALE - IN GENERE - NULLITA INSANABILI IN GENERE - NULLITA DI ORDINE GENERALE - NUOVA DISCIPLINA - REGIME TRANSITORIO - RETROATTIVITA DELLE NUOVE NORME - ESCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
La nuova disciplina delle nullita generali introdotta dall'art 6 della legge 8 agosto 1977, n 534 che ha modificato l'art 185 cod proc pen, deve ritenersi, tenuto conto della relativita del principio tempus regit actum e della ratio della norma, applicabile agli Atti compiuti sotto il vigore della legge abrogata, allorche si tratti di Atti istantanei i cui effetti costitutivi si succedano nel tempo ovvero di Atti che non abbiano prodotto od esaurito i loro effetti. (nella specie si e ritenuto applicabile il nuovo regime in un caso in cui il vizio denunciato, costituente nullita assoluta in base alla disciplina precedente e verificatosi nel vigore della legge abrogata, riguardava la notificazione dell'ordine di comparizione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 534 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)