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Sez. 4, Sentenza n. 1495 del 15/07/1980 Ud. (dep. 26/02/1981) Rv. 147753 - 01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENDO L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - JUS SUPERVENIENS - ATTI COMPIUTI SOTTO IL RIGORE DELLA LEGGE SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA - TEMPUS REGIT ACTUM - ELEMENTI.*
Stato
decisa il 1980-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147753-01

NULLITA NEL PROCESSO PENALE - CONCERNENDO L'IMPUTATO O LA DIFESA - IN GENERE - JUS SUPERVENIENS - ATTI COMPIUTI SOTTO IL RIGORE DELLA LEGGE SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA - TEMPUS REGIT ACTUM - ELEMENTI.*

Il principio della irretroattivita della legge comporta nel campo processuale la inapplicabilita della nuova disciplina agli Atti e ai fatti compiuti sotto la vecchia disciplina e che sotto di essa avevano consumato tutti i loro effetti. Pertanto, la nullita di un atto dovuta ad una situazione giuridica perdurata nell'ulteriore svolgimento del processo, per cui si deve escludere la possibilita di considerare solo quel singolo atto, come avulso dagli altri e localizzato nel tempo antecedente allo novum ius, viene a cadere sotto il vigore e gli effetti della nuova legge. (fattispecie in cui, riconosciuta la nullita dell'interrogatorio reso dall'imputato in istruttoria per incompatibilita del difensore di fiducia da lui nominato, nullita verificatasi sotto il regime dello art 185 n 3 cod proc pen non ancora modificato dalla novella del 1977 e, quindi di per se insanabile e assoluta, la Corte suprema ha ritenuto che ad essa fosse applicabile il novum ius, in quanto la nullita della nomina a suo tempo effettuata non aveva esaurito i suoi effetti solo sull'interrogatorio, ma continuava a produrre rilievo allorche entro in vigore la legge del 1977). (V mass n 141638; (V mass n 141154; (V mass n 137633).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Preleggi art. 10 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 534 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)