Sez. U, Sentenza n. 6301 del 22/06/1990 (Rv. 467922 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMMISSIONE DI VIGILANZA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA - CONTROVERSIE TRA SOCIO E COOPERATIVA O TRA SOCIO E SOCIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO INDIVIDUALE DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMMISSIONE DI VIGILANZA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - COOPERATIVE EDILIZIE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLE COMMISSIONI DI VIGILANZA - CONTROVERSIE TRA SOCIO E COOPERATIVA O TRA SOCIO E SOCIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - LIMITI - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI MUTUO INDIVIDUALE DA PARTE DELL'ASSEGNATARIO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Con riguardo alle cooperative operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare con il concorso totale o parziale dello stato, la giurisdizione del giudice amministrativo, in via d'impugnazione delle deliberazioni delle apposite commissioni di vigilanza, su determinate controversie fra socio e cooperativa, ovvero tra socio e socio, secondo le previsioni dell'art. 131 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165 (non suscettibili di deroga convenzionale, neppure in forza di clausola statutaria, ed operanti anche nella provincia di Bolzano, in difetto di contraria disposizione nella legislazione provinciale), viene meno, in favore della giurisdizione del giudice ordinario, con la stipulazione da parte dell'assegnatario del contratto di mutuo individuale, la quale segna il definitivo acquisto della proprietà dell'alloggio. (V 5001/87, mass n 453615).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., Legge Reg. Bolzano 08/02/1952 num. 2, Legge Reg. Bolzano 10/11/1960 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)