Sez. U, Sentenza n. 5001 del 06/06/1987 (Rv. 453615 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEVOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA - LIMITE TEMPORALE - STIPULAZIONE DA PARTE DEL SOCIO DEL MUTUO INDIVIDUALE.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DEVOLUZIONE DI CONTROVERSIE ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA - LIMITE TEMPORALE - STIPULAZIONE DA PARTE DEL SOCIO DEL MUTUO INDIVIDUALE.*
L'art. 131 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165, in tema di edilizia economica e popolare, il quale, per le cooperative edilizie che abbiano costruito con il concorso dello stato, deroga alla giurisdizione del giudice ordinario, devolvendo alle commissioni di vigilanza, e poi al giudice amministrativo in Sede d'impugnazione delle loro determinazioni, le controversie, fra l'altro, circa la prenotazione ed assegnazione di alloggi, la posizione dei soci ed i rapporti sociali, opera fino alla stipulazione da parte del socio del mutuo individuale, che segna il momento in cui il prevalente interesse pubblico, giustificativo di detta deroga, cede al sopravvenire di una situazione di natura privatistica. Tale principio trova applicazione anche nell'ambito della provincia di Bolzano, in difetto di diversa previsione delle leggi provinciali 8 febbraio 1952 n. 2 e 10 novembre 1960 n. 12. (V 4360/81, mass n 415047; (V 1922/77, mass n 385637).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., Legge Reg. Bolzano 08/02/1952 num. 2, Legge Reg. Bolzano 10/11/1960 num. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)