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Sez. 3, Sentenza n. 20327 del 20/09/2006 (Rv. 593315 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Regime anteriore alla novella di cui alla l. n. 353 del 1990 - Prova testimoniale preordinata a contrastare completare o confortare le risultanze di quella dedotta ed assunta in primo grado - Inammissibilità - Novità della prova - Valutazione del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità.
Stato
decisa il 2006-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593315-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

Il principio di infrazionabilità delle prove, comporta la inammissibilità, in appello, di una prova testimoniale che, anche in modo indiretto, si appalesi preordinata a contrastare, completare o confortare le risultanze di quella già dedotta e assunta in primo grado, e cioè a determinare, attraverso nuove modalità e circostanze, ovvero per la connessione delle circostanze già provate con quelle da provare, una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo. L'accertamento in ordine alla novità della prova involge un apprezzamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità (principio affermato in relazione alla disciplina previgente la novella di cui alla legge n. 353 del 1990).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)