Sez. 3, Sentenza n. 4652 del 03/03/2005 (Rv. 581683 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Prova testimoniale preordinata a contrastare completare o confortare le risultanze di quella dedotta ed assunta in primo grado - Inammissibilità - Novità della prova - Valutazione del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
Giusta il principio di infrazionabilità delle prove, è inammissibile in appello la prova testimoniale che, anche in modo indiretto, si appalesi preordinata a contrastare, completare o confortare le risultanze di quella già dedotta e assunta in primo grado, e cioè a determinare, attraverso nuove modalità e circostanze, ovvero per la connessione delle circostanze già provate con quelle da provare, una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo, e l'accertamento in ordine alla novità della prova involge un apprezzamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)