Sez. 3, Sentenza n. 4036 del 22/12/1969 (Rv. 344535 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - IN GENERE - SINDACATO DELLA CASSAZIONE - LIMITI - RIESAME DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - IN GENERE - SINDACATO DELLA CASSAZIONE - LIMITI - RIESAME DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA - ESCLUSIONE.*
Non e consentito in Sede di legittimita un riesame del merito della controversia attraverso il tramite strumentale dell'art 360 n 5 cod proc civ, che, nei suoi limiti obbiettivi e nella finalita sua propria, e volto unicamente al controllo di legalita sul modo e sui mezzi adoperati dal giudice nella motivazione delle fonti del suo convincimento in modo da poterne seguire il suo processo logico. La valutazione delle circostanze e delle ragioni poste a base di tale convincimento costituisce una res facti insindacabile in Sede di legittimita, se non sussistano vizi logici ed errori di diritto. (V 3123-69, massima n 343081 2189-69, massima n 341518 501-69, massima n 338618 68-69, massima n 337908).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)