Sez. 3, Sentenza n. 2072 del 19/05/1977 (Rv. 385797 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA- CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE E DELLE RAGIONI POSTE A BASE DELLA DECISIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA- CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - IN GENERE - VALUTAZIONE DELLE CIRCOSTANZE E DELLE RAGIONI POSTE A BASE DELLA DECISIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La norma di cui all'art 360, n 5 cod proc civ e diretta unicamente al controllo di legalita sul modo e sui mezzi adoperati dal giudice nella motivazione della sua decisione, al fine di accertare se questa sia coerente nell'esposizione delle ragioni e delle fonti del convincimento, mentre la valutazione delle circostanze e delle ragioni poste a base di tale convincimento costituisce una res facti, insindacabile in Sede di legittimita se non sussistono vizi logici ed errori di diritto. (Conf 197/72, mass n 355993; (Conf 4036/69, mass n 344535; (Conf 2189/69, mass n 341518).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)