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Sez. 2 - , Ordinanza n. 40626 del 17/12/2021 (Rv. 663561 - 02)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI | Diritto al compenso - Prescrizione - Decorrenza - Dal momento di esaurimento dell’affare relativo all’incarico ricevuto - Fondamento - Prestazione resa in due gradi di giudizio - Dalla pubblicazione della sentenza di appello.
Stato
decisa il 2021-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663561-02

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI

La prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dal momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico dal cliente, che, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza di appello, poiché l'"ultima prestazione", ex art. 2957, comma 2, c.c., va individuata con riferimento all'espletamento del contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non al rilascio della procura "ad litem", che è finalizzata soltanto a consentire la rappresentanza processuale della parte.

Cod. Civ. art. 2596 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2597 com. 2, Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)