diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 13401 del 30/06/2015 (Rv. 635827 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI | Diritto al compenso - Prescrizione - Decorrenza - Dal momento di esaurimento dell'affare relativo all'incarico ricevuto - Fondamento - Prestazione resa in due gradi di giudizio - Dalla pubblicazione della sentenza di appello.
Stato
decisa il 2015-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635827-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - DECORRENZA - AVVOCATI, PROCURATORI E PATROCINATORI LEGALI

La prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dal momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico dal cliente, che, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza di appello, poiché l'"ultima prestazione", ex art. 2957, secondo comma, cod. civ., va individuata con riferimento all'espletamento del contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non al rilascio della procura "ad litem", che è finalizzata soltanto a consentire la rappresentanza processuale della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2957

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)