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Sez. 3, Sentenza n. 3539 del 14/02/2008 (Rv. 601889 - 01)

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE | Domanda proposta dal privato nei confronti del Comune per il risarcimento del danno provocato dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Inconfigurabilità di detta sospensione come provvedimento amministrativo - Conseguente riconducibilità del rapporto giuridico nell'ambito privatistico.
Stato
decisa il 2008-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601889-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE

La controversia promossa nei confronti del Comune al fine di ottenere il risarcimento del danno provocato dalla sospensione, dal privato ritenuta illegittima, dell'erogazione dell'acqua potabile, sul presupposto del mancato pagamento del canone, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero comma secondo dell'art. 33 del d.lgs n. 80 del 1998 (come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000), sia perché le controversie sui "rapporti individuali di utenza" non sono inclusi nella formulazione del primo comma del citato art. 33, sia, soprattutto, perché le controversie attinenti ai contratti privatistici di utenza non coinvolgono la "P.A. - autorità", la cui attività soltanto può rientrare nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, essendo ravvisabile nella sospensione del servizio di erogazione dell'acqua non un "provvedimento amministrativo", ma l'esercizio di una facoltà, di cui all'art. 1460 cod. civ., di cui il Comune si può avvalere come un qualsiasi privato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)