Sez. U, Ordinanza n. 11719 del 06/06/2005 (Rv. 582455 - 01)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE | Controversia promossa da privato nei confronti del Comune per contestare la debenza del canone per l'erogazione dell'acqua potabile - Giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 33, comma secondo, lett. e), del d.lgs. n. 80 del 1998, come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000 - Sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 2004 - Persistenza della giurisdizione ordinaria - Fondamento.
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE
La controversia promossa dal privato nei confronti del Comune al fine di contestare la debenza del canone per l'erogazione dell'acqua potabile è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario - e non di quello amministrativo o tributario - anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero comma secondo dell'art. 33 del d.lgs n. 80 del 1998 (come sostituito dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000), sia perchè le controversie sui "rapporti individuali di utenza " non sono inclusi nella formulazione del primo comma del citato art. 33, sia, soprattutto, perchè le controversie attinenti ai contratti privatistici di utenza non coinvolgono la "P.A. - autorità", la cui attività soltanto può rientrare nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)