Sez. 3, Sentenza n. 10495 del 14/07/1982 Ud. (dep. 05/11/1982) Rv. 155994 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - INDICAZIONI FORNITE SUCCESSIVAMENTE - IRRILEVANZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - INDICAZIONI FORNITE SUCCESSIVAMENTE - IRRILEVANZA.*
Per stabilire la legittimità delle notificazioni con il rito degli irreperibili non si deve aver riguardo alle indicazioni successivamente fornite dagli imputati, ma alla situazione risultante dagli Atti processuali, in base alla quale il giudice dispone che le notificazioni si eseguano mediante deposito in cancelleria. (Conf mass n 139538; (Conf mass n 154676; (Conf mass n 151146).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)