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Sez. 5, Sentenza n. 12334 del 11/11/1988 Ud. (dep. 13/12/1988) Rv. 179924 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - INDICAZIONI FORNITE SUCCESSIVAMENTE DALLO IMPUTATO O DA TERZI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-11-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179924-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - IRREPERIBILE - INDICAZIONI FORNITE SUCCESSIVAMENTE DALLO IMPUTATO O DA TERZI - IRRILEVANZA.*

Per stabilire la legittimità della notificazione eseguita a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., non si deve aver riguardo alle indicazioni fornite ex post dall'imputato o da terzi, ma alla situazione risultante dagli Atti processuali nel momento in cui fu disposta la notificazione con il rito degli irreperibili. (Conf mass n 159989; (Conf mass n 157799; (Conf mass n 155994).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)