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Sez. U - , Sentenza n. 22726 del 20/07/2022 (Rv. 665452 - 02)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Servizi pre-ruolo - Immissione in ruolo - Anzianità pregressa - Art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 - Interpretazione estensiva - Necessità - Fondamento - Criteri.
Stato
decisa il 2022-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665452-02

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio all'atto dell'immissione in ruolo dei docenti non di ruolo, sia di materie curriculari che di religione cattolica, alla luce di una interpretazione sistematica complessiva del sistema scolastico, che consente una piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado, e del diritto unionale, come interpretato dalla CGUE, nella parte in cui, nel rispetto della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, vieta trattamenti discriminatori nel riconoscimento dell'anzianità di servizio tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va interpretato estensivamente così da prevedere il riconoscimento dei servizi pregressi non di ruolo, anche se prestati presso le scuole dell'infanzia, non solo in caso di immissione in ruolo nella scuola primaria ma anche in caso di immissione in ruolo nella scuola secondaria.

Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 485 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 489, Legge 03/05/1999 num. 124 art. 11 com. 14, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)